Indicatore di tempestivita' dei pagamenti

Art. 33

 

 

I pagamenti vengono effettuati entro 30 gg. salvo DURC e/o controlli fiscali (nei casi previsti) con esito irregolare.

 

Valore dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti

ANNO 2016: 4° TRIMESTRE -13,26 

TOTALE ANNO 2016:- 13,26

ANNO 2017: 1° TRIMESTRE  +1,20

ANNO 2017: 2° TRIMESTRE  -6,42 

ANNO 2017: 3° TRIMESTRE  -9,49 

 ANNO 2017: 4° TRIMESTRE -18,89

               TOTALE ANNO 2017: - 9,73

 ANNO 2018: 1° TRIMESTRE -13,14

 ANNO 2018: 2° TRIMESTRE - 19,85

ANNO 2018: 3° TRIMESTRE - 16,50

ANNO 2018: 4° TRIMESTRE - 22,88

TOTALE ANNO 2018 -18,55 

ANNO 2019: 1° TRIMESTRE - 5,98

  ANNO 2019: 2° TRIMESTRE  - 12,00

ANNO 2019: 3° TRIMESTRE - 7,27

ANNO 2019:  4° TRIMESTRE - 14,75

TOTALE ANNO 2019: - 11,45

ANNO 2020: 1° TRIMESTRE - 9,15

ANNO 2020:2° TRIMESTRE -17,49

ANNO 2020:3° TRIMESTRE -17,12

ANNO 2020:4° TRIMESTRE -16,53

TOTALE ANNO 2020: - 15,48

ANNO 2021: 1° TRIMESTRE - 15,29

ANNO 2021: 2° TRIMESTRE - 28,68

ANNO 2021:3° TRIMESTRE  -10,93

ANNO 2021:4° TRIMESTRE  -19,39

TOTALE ANNO 2021: - 17,99

ANNO 2022: 1° TRIMESTRE - 3,42

  ANNO 2022: 2° TRIMESTRE - 17,33

  ANNO 2022: 3° TRIMESTRE + 29,75

  ANNO 2022: 4° TRIMESTRE - 17,96

TOTALE ANNO 2022: + 12,07

Note:

Modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati elementari per il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:
  • "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
  • "data di pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
  • "data di scadenza", trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche);
  • "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
 

Link segnalati:
Link esterno ...V. Circolare MEF n. 3 del 14/01/2015

Categoria: Amministrazione trasparenteData di pubblicazione: 11/02/2017
Sottocategoria: Pagamenti dell'amministrazioneData ultima modifica: 11/01/2023 14:47:44
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